Da quest’anno arriva un nuovo condono edilizio. Questi abusi potranno essere sanati: spunta finalmente la lista completa per i cittadini.
Il condono edilizio è quella misura legislativa che consente di regolarizzare situazioni di abuso edilizio, ossia costruzioni o modifiche apportate agli edifici senza i necessari permessi o in violazione delle normative urbanistiche vigenti. Questo provvedimento permette ai proprietari di immobili che presentano irregolarità di sanarle, evitando così sanzioni e procedimenti penali.
In Italia nel corso degli anni sono stati introdotti vari provvedimenti di condono edilizio, tra cui quelli del 1985, 1994 e 2003. Ciascuno di questi condoni ha avuto caratteristiche specifiche, ma tutti miravano a risolvere il problema delle costruzioni abusive, favorendo una regolarizzazione degli immobili e un miglioramento della conformità urbanistica e edilizia. Ora con il nuovo condono edilizio alcuni abusi verranno sanati automaticamente.
Il Decreto Salva-Casa (D.L. 69/2024) introduce un nuovo condono edilizio volto a semplificare la regolarizzazione di molte irregolarità presenti negli immobili. Questo decreto mira a facilitare la sanatoria dalle difformità rispetto ai titoli abilitativi, attraverso procedure semplificate e, in alcuni casi, con sanatorie automatiche per interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024.
Il principale scopo del Decreto Salva-Casa è la semplificazione del processo di sanatoria per le irregolarità edilizie. Questo è ottenuto in due modi. Il primo è tramite la semplificazione del procedimento di Sanatoria, mentre il secondo è con la sanatoria automatica. Inoltre, sempre il secondo decreto distingue due principali casi di tolleranza per gli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024:
Per ottenere la sanatoria automatica di un’opera realizzata entro il 24 maggio 2024, è necessaria una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato. Questa dichiarazione deve essere inclusa nella modulistica per nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie. In alternativa, si potrà ottenere come dichiarazione asseverata allegata agli atti relativi al trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, come specificato nel comma 3 dell’art. 34-bis del Testo Unico dell’Edilizia.
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