In pochi sanno che è possibile ottenere le agevolazioni previste per la cosiddetta Legge 104 pur non avendo disabili in famiglia.
La Legge 104 del 1992 rappresenta un importante strumento per garantire assistenza e sostegno ai soggetti con disabilità grave. Tra i vari benefici previsti, uno dei più significativi è la possibilità per i lavoratori di usufruire di tre giorni di permesso retribuito al mese per assistere un familiare o un affine con disabilità.
Tuttavia, la normativa si è evoluta nel tempo, includendo anche altre figure alle quali è possibile estendere questo diritto, come il convivente di fatto.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 104/1992, i dipendenti che prestano assistenza al coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione fino al terzo grado in casi particolari, hanno il diritto di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito. Questo diritto è stato esteso anche alla parte dell’unione civile, grazie alla legge Cirinnà (L. 76/2016), che equipara il partner dell’unione civile al coniuge tradizionale. La stessa legge Cirinnà, inoltre, riconosce diritti simili anche ai conviventi di fatto, purché sia dimostrata la stabile convivenza tramite una dichiarazione anagrafica.
Ma cosa succede se la persona che necessita di assistenza è un amico disabile e non un familiare o un convivente? La legge non esclude la possibilità di usufruire dei permessi per assistere un amico, a condizione che sia dimostrata la stabile convivenza. In altre parole, è necessario che l’amico convivente sia registrato come parte del nucleo familiare tramite una dichiarazione anagrafica, come previsto dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Per poter fruire dei permessi retribuiti, è fondamentale dimostrare la convivenza stabile con la persona disabile. Questa dimostrazione avviene tramite una dichiarazione anagrafica che attesti che entrambe le persone condividono lo stesso nucleo familiare. Questo requisito è essenziale per poter accedere ai benefici previsti dalla legge.
Un aspetto interessante introdotto dal D. Lgs. n. 105 del 2022 è la possibilità di ripartire i permessi tra più persone. La normativa ha eliminato il concetto di “referente unico” per l’assistenza, permettendo così a più soggetti di alternarsi nell’assistenza della persona disabile. Questo significa che un familiare entro il secondo grado (o terzo in casi particolari) può condividere i permessi con un amico convivente della persona disabile. In questo modo, i tre giorni mensili di permesso possono essere suddivisi tra più persone che prestano assistenza.
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